Art. 1
In vigore dal 3 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1939, n. 741, che delega il Governo ad emanare e norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche all', predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945, per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del Nord;
Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 2 febbraio 1955, concernente l'incasellamento merceologico dell'industria del legno, stipulato tra la Unione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale Provinciale -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di La Spezia, in data, 23 luglio 1960, del l'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 2 febbraio 1955, relativo all'incasellamento merceologico dell'industria del legno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del legno, della provincia di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 52. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;830#art-1