Art. 1
In vigore dal 2 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie;
Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1947, per le mense aziendali;
Visti, per la provincia di Milano:
- il contratto collettivo 29 maggio 1946, per i tagliatori e le tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini e di impermeabili, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale dei Fabbricanti Confezioni in Serie e la Camera Confederale del lavoro;
- l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1947, relativo ai trattamento di mensa per le maestranze (impiegati ed operai) addette alle fabbriche di confezioni in serie, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetto contratto collettivo 29 maggio 1946.
Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo 29 marzo 1949, per gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di vestiario e biancheria, stipulato tra l'Unione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Abbigliamento - C.I.S.L.;
Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1952, per i dipendenti da fabbriche industriali ed artigiane di confezioni di biancheria, camiceria, ecc. in serie, stipulato tra l'Unione Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Milano, in data 12 maggio 1960, n. 5 della provincia di Napoli, in data 21 marzo 1960, n. 4 della provincia di Teramo, in data 11 aprile 1960, dei Contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne a accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Milano, il contratto collettivo 29 maggio 1946, relativo ai tagliatori ed alle tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini, e di impermeabili, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1947, relativo al trattamento di mensa per le maestranze (impiegati ed operai) addette alle fabbriche di confezioni in serie;
- per la provincia di Napoli, il contratto collettivo 29 marzo 1949, relativo agli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di vestiario e biancheria;
- per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1952, relativo ai dipendenti da fabbriche industriali ed artigiane di confezioni di biancheria, camiceria, ecc, in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti delle imprese per le confezioni in serie delle province di Milano, Napoli e Teramo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;817#art-1