Art. 1
In vigore dal 2 ago 1962
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo di lavoro 15 settembre 1959, per il personale dipendente da stabilimenti balneari, stipulato tra la Associazione dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la C.G.I.L., la U.I.L., la C.I.S.Na.L.;
Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo di lavoro 28 luglio 1959, per i dipendenti da stabilimenti balneari, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo di lavoro 2 marzo 1959, per i dipendenti dagli stabilimenti balneari, stipulato tra il Sindacato Esercenti Balneari (Stabilimenti) della Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, la Camera Confederale del Lavoro, la C.I.S.Na.L., Settore Commercio;
Visto, per La provincia di Savona, il contratto collettivo di lavoro 1 giugno 1951, per i dipendenti da stabilimenti balneari e colonie, stipulato tra il Sindacato Proprietari di Stabilimenti Balneari e la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Bagnini;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Brindisi, in data 31 maggio 1960, n. 6 della provincia di Imperia, in data 26 settembre 1960, n. 3 della provincia di Napoli, in data 8 febbraio 1960, n. 7 della provincia di Savona, in data 1 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo 15 settembre 1959, relativo al personale dipendente da stabilimenti balneari;
per la provincia di Imperia, il contratto collettivo 28 luglio 1959, relativo ai dipendenti da stabilimenti balneari per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 2 marzo 1959, relativo ai dipendenti dagli stabilimenti balneari;
per la provincia di Savona, il contratto collettivo 1 giugno 1951, relativo ai dipendenti da stabilimenti balneari e colonie;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al predetto decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti balneari delle province di Brindisi, Imperia, Napoli e dagli stabilimenti balneari e colonie della provincia di Savona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 56. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;816#art-1