Art. 1

In vigore dal 2 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega i Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visti, per la provincia di Bari: - il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957; - l'accordo collettivo 29 ottobre 1958; - l'accordo collettivo 26 giugno 1959; tutti stipulati tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi C.I.S.L. -, la Federazione Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, ai quali ha aderito, in data 18 agosto 1951, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti, per la provincia di Catanzaro: - il contratto collettivo integrativo 22 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercanti, la Federazione Provinciale del Commercio, l'Associazione Autonoma dei Commercianti di Vibo Valentia l'Associazione Commerciante Crotoniate e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Panettieri - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoranti Panettieri - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 30 giugno 1956, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -; Visti, per la provincia di Cosenza: - il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione dei Liberi Sindacati Provinciali - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 24 febbraio 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori e il Sindacato Provinciale dei Lavoranti Panettieri; - l'accordo collettivo 30 agosto 1956, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri; Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo 24 febbraio 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; Visti, per la provincia di Messina: - il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, il - Sindacato Provinciale Panettieri - C.I.S.L. -, cui ha aderito, in data 21 novembre 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; - l'accordo collettivo 30 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Panettieri - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 9, settembre 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Alimentaristi - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -; cui hanno aderito, in data 19 ottobre 1958, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 29 ottobre 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 9 settembre 1957; cui hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, rispettivamente in data 30 ottobre 1958 e 15 novembre 1958; Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Panettieri - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori Panettieri - C.S.I.L. -; Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 27 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.L.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Bari, in data 27 aprile 1960, n. 8 della provincia di Catanzaro, in data 20 maggio 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, n. 12 della provincia di Lecce, in data 30 giugno 1960, n. 10 della provincia di Messina, in data 12 dicembre 1960, n. 6 della provincia di Perugia, in data 21 dicembre 1960, n. 5 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 giugno 1960, n. 21, della provincia di Terni, in data 15 febbraio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del Lavoro e della previdenza, sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957, l'accordo collettivo 29 ottobre 1958, l'accordo collettivo 26 giugno 1959; - per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 22 ottobre 1954,l'accordo collettivo 30 giugno 1956; - per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1950, l'accordo collettivo 24 febbraio 1955, l'accordo collettivo 30 agosto 1956; - per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo 24 febbraio 1956; - per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1956,l'accordo collettivo 30 luglio 1958; - per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 9 settembre 1957; - per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 29 ottobre 1958; - per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957; - per la provincia di Terni il contratto collettivo integrativo 27 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi sopra indicati, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Bari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Terni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 57. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;815#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavori ranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della province di Bari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Terni. — Testo vigente | Portale Normativo