Art. 1
In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per le guardie giurate di riserve di caccia e di aziende agricole, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Associazione Guardie Giurate di Riserve di Caccia e di Aziende Agricole;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Firenze in data 15 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato per la provincia di Firenze il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo alle guardie giurate di riserve di caccia e di aziende agricole sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le guardie giurate dipendenti dai concessionari di riserve di caccia e dalle imprese agricole della provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 32 - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;805#art-1