Art. 1
In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normative ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo, e spettacoli similari;
Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1951, integrativo del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure teatri e cinematografi ove agiscono le suddette imprese;
Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e il Sindacato Orchestrali - Unione Sindacale Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Piacenza, del 29 febbraio 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, relativo ai professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti da teatri e cinemateatri ove agiscono compagnie di operetta, rivista, varietà e avanspettacolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti dai teatri e cinema-teatri ove agiscono imprese di operetta, rivista, varietà e avanspettacolo, della provincia di Piacenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;804#art-1