Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normative ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo, e spettacoli similari; Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1951, integrativo del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure teatri e cinematografi ove agiscono le suddette imprese; Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e il Sindacato Orchestrali - Unione Sindacale Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Piacenza, del 29 febbraio 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, relativo ai professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti da teatri e cinemateatri ove agiscono compagnie di operetta, rivista, varietà e avanspettacolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti dai teatri e cinema-teatri ove agiscono imprese di operetta, rivista, varietà e avanspettacolo, della provincia di Piacenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;804#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo