Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, di scala mobile per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 11 giugno 1960, per i lavoratori addetti alla mietitura e trebbiatura del frumento, cereali minori e semenzine, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e i Sindacati Liberi - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori, la Federbraccianti - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Verona, in data 22 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavori e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 11 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alla mietitura e alla trebbiatura del frumento, cereali minori e semenzine, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla mietitura e trebbiatura del frumento, cereali minori e semenzine della provincia di Verona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;803#art-1

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