Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958, per i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto; Visto, per la Toscana, l'accordo collettivo integrativo 11 dicembre 1958, stipulato tra la Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale Proprietari Cavalli Trotto, la Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale Guidatori e Allenatori Cavalli del Trotto e il Sindacato Dipendenti Ippica; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne La accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la Toscana, l'accordo collettivo integrativo 11 dicembre 1958, relativo ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa, al trotto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto della Toscana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;802#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo