Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visto, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1959, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G. I.L. -, la F.I.S.B.A. Provinciale - C.I.S.L. -, l'U.I.L - Terra Provinciale; Visto, per la provincia di Latina, l'accordo collettivo 15 aprile 1949, per gli obbligati agricoli, stipulate tra la Federazione Provinciale dell'Agricoltura, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederterra Provinciale, l'unione Provinciale Liberi Sindacati, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -; Visti, per la provincia di Vercelli: - il contratto collettivo 1 aprile 1960, per i garzoni di campagna, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Federbraccianti Provinciale; - il contratto collettivo 1 aprile 1960, per i salariati fissi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale; al quale ha aderito, in data 25 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Caserta, in data 27 luglio 1961, n. 7 della provincia di Latina, in data 29 luglio 1961 e n. 17 della provincia di Vercelli, in data 28 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1959, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura; - per la provincia di Latina, l'accordo collettivo 15 aprile 1949, relativo agli obbligati agricoli; - per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo 1 aprile 1960, relativo ai garzoni di campagna, il contratto collettivo 1 aprile 1960, relativo ai salariati fissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti if disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Caserta, Latina e Vercelli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 34. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;801#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Caserta, Latina e Vercelli. — Testo vigente | Portale Normativo