Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visti, per la provincia di Modena: il contratto collettivo 3 settembre 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e il Libero Sindacato Provinciale Tecnico ed Impiegati di Aziende Agricole, la Sezione Provinciale Tecnici e Dirigenti di Aziende Agricole; al quale ha aderito, in data 20 settembre 1960, la Confederterra Provinciale; l'accordo collettivo 4 agosto 1958, stipulato tra la Associazione Provinciale Agricoltori e la Sezione Provinciale Tecnici e Dirigenti di Aziende Agricole, il Sindacato Provinciale Impiegati e Tecnici Agricoli. Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1956, e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Provinciale dell'Agricoltura, l'Associazione Provinciale Concedenti a Mezzadria e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; al quale hanno aderito, in data 10 luglio 1960, l'Unione Sindacale Provinciale del Lavoro - C.I.S.L. -, La Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro - U.I.L., in data 14 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Modena, in data 29 settembre 1960 n. 14 della provincia di Terni, in data 30 agosto 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali; per la provincia di Modena, il contratto collettivo 3 settembre 1949, l'accordo collettivo 4 agosto 1958; per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1956; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Modena e Terni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 35. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;800#art-1

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