Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera; Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1954, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954; Visto l'accordo collettivo 16 dicembre 1954, relativo all'applicazione del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954; Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione in Gestione Libera e il Sindacato Autonomo Provinciale Lavoratori delle Assicurazioni; al quale ha aderito, in data 31 marzo 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo integrativo 15 marzo 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 36. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;798#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo