Art. 1
In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo 1 giugno 1955, per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende ortoflorofrutticole e per giardinieri di ville private, convitti e alberghi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la Liberterra - Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Federterra - Camera Confederale del Lavoro -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Varese, in data 4 settembre 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Varese, il contratto collettivo 1 giugno 1955, relativo alle maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende ortoflorofrutticole e per i giardinieri di ville private, convitti e alberghi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale delle suddette categorie.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le maestranze specializzate agricole dipendenti dalle imprese ortoflorofrutticole e dei giardinieri addetti a ville private, convitti ed alberghi della provincia di Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 88 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;796#art-1