Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto, per la città di Milano, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, sulla istituzione della commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoranti parrucchieri, stipulato tra la Categoria Parrucchieri per Uomo e Misti della Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiani e la F.I.L.C.A.M.S. - Settore Parrucchieri -, la F.I.S.A.S.C.A. - Settore Parrucchieri la U.I.D.A.C.A. - Settore Parrucchieri -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Milano, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, relativo alla istituzione della commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoranti parrucchieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti dipendenti dalle imprese artigiane di parrucchieri della città di Milano. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 74. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;792#art-1

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Art. 1 Norme sulla Istituzione della Commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoratori parrucchieri della citta' di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo