Art. 1
In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 1959, e relative tabelle, per le aziende esercenti la attività di installazione e costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere, stipulato tra l'Associazione Aziende Pubblicitarie italiane e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza del Sindacato Lavoratori Cartelloni Pubblicitari, la Federazione Nazionale Edili ed Affini, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 del 15 gennaio 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e la previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 1959, relativo alle aziende esercenti la installazione e la costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la installazione e la costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 77. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;780#art-1