Art. 1
In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 24 settembre 1952, per il computo dell'indennità di contingenza agli effetti dell'indennità di anzianità e degli scatti periodici di anzianità ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;
Visto l'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, e relativa tabella, sul conglobamento delle retribuzioni e sul riassetto zonale per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;
Visto l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, e relativa tabella, sulla scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;
tutti stipulati tra la Confederazione della Municipalizzazione e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 200 del 18 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;
l'accordo interconfederale 24 settembre 1952, relativo al computo della indennità di contingenza agli effetti dell'indennità di anzianità e degli scatti periodici di anzianità;
l'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, relativo al conglobamento delle retribuzioni e al riassetto zonale;
l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, relativo alla scala mobile delle retribuzioni;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;779#art-1