Art. 1
In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie;
Visti, per la provincia di Padova;
- il contratto collettivo integrativo 8 novembre 1957, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Farmacisti Proprietari e il Sindacato Autonomo Provinciale Farmacisti non Proprietari.
Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Padova, in data 30 gennaio 1961, n. 4 della provincia di Piacenza, in data 31 maggio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente al personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie:
- per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 8 novembre 1957;
- per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personali laureato e diplomato dipendente dalle farmacie delle province di Padova e Piacenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 73. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;778#art-1