Art. 1

In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri; Visti, per la provincia di Bari: - l'accordo collettivo integrativo 9 giugno 1950, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Gruppo Esercenti Cinema e Cinema-Teatri, e la Federazione Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. - l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Associazione degli Industriali - Gruppo Esercenti l'industria dello Spettacolo - e la Federazione italiana, Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, e, in pari data, tra l'Associazione degli industriali - Gruppo Esercenti l'Industria dello Spettacolo - e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.N.A.L. -. Visto, per la provincia di Frosinone, l'accordo collettivo integrativo 18 maggio 1960, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 18 gennaio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Gruppo Esercenti l'Industria, dello Spettacolo - e la Federazione italiana, Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, a Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. -, e la Federazione italiana Autonomia Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Provinciale - e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Autonomia Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Provinciale -, e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Bari, in data 9 giugno 1961, n. 3 della provincia di Frosinone, in data 31 maggio 1961, n. 37, della provincia di Modena, in data 8 giugno 1961, n. 14 della provincia di Palermo, in data 10 giugno 1961, n. 6 della provincia di Viterbo, in data 20 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri: per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 9 giugno 1950, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; per la provincia di Frosinone, l'accordo collettivo integrativo 18 maggio 1960; per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 18 gennaio 1960; per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1960; per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili; I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Bari, Frosinone, Modena, Palermo e Viterbo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 72. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;777#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri delle province di Bari, Frosinone, Modena, Palermo e Viterbo. — Testo vigente | Portale Normativo