Art. 1
In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali e infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visti, per la provincia di Genova:
- il contratto collettivo di lavoro 28 novembre 1950, per gli addetti ai laboratori di pasticceria, stipulato tra l'Associazione Provinciale Pasticceri e la Federazione Provinciale Alimentazione, la Lega Pasticceri di Genova, la F.I.L.A.M. di Genova, la Unione Sindacale Provinciale;
- l'accordo collettivo 30 ottobre 1951, e relativo allegato concernente la Commissione di qualifica, per gli addetti ai laboratori di pasticceria, stipulato tra l'Associazione Provinciale Pasticcieri e la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione, la Lega Pasticcieri di Genova, la Unione Sindacale Provinciale, la Unione italiana Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa;
- l'accordo collettivo 1 agosto 1958, per gli addetti ai laboratori di pasticceria, stipulato tra gli Esercizi Pubblici Associati Genovesi e la Camera del Lavoro - Federazione Lavoratori Albergo e Mensa, la Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. - Federazione Lavoratori Commercio, la Unione italiana Lavoratori - Sindacato Dipendenti Laboratori Pasticceria;
- l'accordo collettivo 4 ottobre 1949, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dai laboratori di pasticceria, stipulato tra la Federazione Nazionale Lavoratori Alimentazione e l'Associazione Pasticcieri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 25 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, il contratto collettivo di lavoro 28 novembre 1950, gli accordi collettivi 30 ottobre 1951, 1 agosto 1958 e 4 ottobre 1949, relativi agli addetti ai laboratori di pasticceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;775#art-1