Art. 1
In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;
Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, sulla costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del lavoro C.I.S.N.A.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 14 novembre 1948, relativo alle mense aziendali per il personale dipendente dalle aziende industriali metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, i Liberi Sindacati Provinciali dei Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960 n. 2 della provincia di Parma, in data 18 febbraio 1960 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 28 maggio 1947 sulla costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica;
per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 11 novembre 1948, relativo alle mense aziendali per il personale dipendente dalle aziende industriali metalmeccaniche;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività della metalmeccanica delle province di La Spezia e Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;772#art-1