Art. 1

In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti; Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, sulla costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del lavoro C.I.S.N.A.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 14 novembre 1948, relativo alle mense aziendali per il personale dipendente dalle aziende industriali metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, i Liberi Sindacati Provinciali dei Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960 n. 2 della provincia di Parma, in data 18 febbraio 1960 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati: per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 28 maggio 1947 sulla costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica; per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 11 novembre 1948, relativo alle mense aziendali per il personale dipendente dalle aziende industriali metalmeccaniche; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività della metalmeccanica delle province di La Spezia e Parma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 47. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;772#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori addetti alle imprese esercenti le attivita' della metalmeccanica delle province di La Spezia e Parma. — Testo vigente | Portale Normativo