Art. 1

In vigore dal 31 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959, per gli impiegati di aziende alberghiere, stipulato tra la Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici esercizi e Termali, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, la Federazione Nazionale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi; Visto il contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, e dai ristoranti, caffè e bars annessi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data; Visto l'accordo collettivo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione Associazioni italiane Alberghi Turismo e la Federazione italiana Pubblici Esercizi, stipulato tra le medesime Federazioni predette; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 66 dell'11 aprile 1960, n. 115 del 31 ottobre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 22 settembre 1959, e l'accordo collettivo 18 febbraio 1957, relativi agli impiegati di aziende alberghiere ed al personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels, pensioni e locande, e dai ristoranti, caffè e bars annessi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese alberghiere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;771#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo