Art. 1
In vigore dal 29 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 30 maggio 1960, per i lavoranti parrucchieri per uomo, per signora e misti, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani - Gruppo Provinciale Parrucchieri per Uomo e Signora - e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 della provincia di Venezia, in data 18 luglio 1961, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 30 maggio 1960, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, per signora e misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di parrucchieri per uomo, per signora e misti della province di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;768#art-1