Art. 1
In vigore dal 29 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Milano:
il contratto collettivo 26 giugno 1959, per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra il Sindacato provinciale produttori sabbia e affini, l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza e la Federazione italiana lavoratori legno edili ed affini - C.G.I.L., la Federazione nazionale edili ed affini - U.I.L., la Federazione provinciale lavoratori costruttori ed affini - C.I.S.L.. cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L;
il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli impiegati dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra il Sindacato provinciale produttori sabbia ed affini, l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza e la Federazione provinciale lavoratori del legno, edili ed affini, la Federedili provinciale ed affini, la Federazione nazionale edili ed affini, cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Milano, in data 4 maggio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano:
- il contratto collettivo 26 giugno 1959, per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia;
il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli impiegati dipendenti, da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cave di sabbia e ghiaia nella provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 3. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;762#art-1