Art. 1

In vigore dal 29 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo 23 giugno 1958, per le guardie particolari giurate dipendenti da istituti ed enti di vigilanza privata, stipulato tra l'Unione degli Industriali, il Comitato Nazionale degli Istituti di Vigilanza d'Italia, gli Istituti di Vigilanza Notturna e Diurna "Italia", "Lunense", "La Lince" e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -, al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di La Spezia, in data 21 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo 23 giugno 1958, relativo alle guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti ed enti di vigilanza privata, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di fatto le guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti ed enti di vigilanza privata della provincia di La Spezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 6. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;761#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo delle guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti ed enti di vigilanza privata della provincia di La Spezia. — Testo vigente | Portale Normativo