Art. 1
In vigore dal 28 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1949, per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 4 giugno 1948, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dello armamento libero, stipulato tra la Confederazione italiana degli Armatori e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1950, per il trattamento economico dei capitani al comando delle società di navigazione dell'armamento libero nelle ricorrenze delle festività nazionali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 30 marzo 1951, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
Visto l'accordo collettivo nazionale 21 giugno 1951, modificativo del contratto collettivo nazionale 20 luglio 1940, per la previdenza dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero;
Visto l'accordo collettivo nazionale 15 settembre 1952, relativo alla elevazione del massimale di previdenza per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
Visto l'accordo collettivo nazionale 25 ottobre 1954, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
Visto l'accordo collettivo nazionale 1 agosto 1956, per il trattamento economico dei capitani al comando delle navi da carico e da passeggeri della marina libera e per i comandanti delle navi delle società di P.I.N., tutti stipulati tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 202 in data 29 settembre 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
- il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1949, relativo ai dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
- l'accordo collettivo nazionale 4 giugno 1948, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1950, relativo al trattamento economico dei capitani al comando delle società di navigazione dell'armamento libero nelle ricorrenze delle festività nazionali;
- l'accordo collettivo nazionale 30 marzo 1951, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
- l'accordo collettivo nazionale 21 giugno 1951, relativo alla modifica del contratto collettivo nazionale 20 luglio 1940 per la previdenza dei capitani al comando dei piroscafi e delle motonavi da carico dell'armamento libero.
- l'accordo collettivo nazionale 15 settembre 1952, relativo alla elevazione del massimale di previdenza per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
- l'accordo collettivo nazionale 25 ottobre 1954, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle società di navigazione dell'armamento libero;
- l'accordo collettivo nazionale 1 agosto 1956, relativo al trattamento economico dei capitani al comando delle navi da carico e da passeggeri della marina libera e per i comandanti delle navi delle società di P.I.N.-;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti amministrativi delle imprese di navigazione dell'armamento libero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;754#art-1