Art. 1

In vigore dal 28 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relative tabelle, per il personale direttivo ed insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, stipulato tra la associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, la Federazione italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione e il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;751#art-1

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