Art. 1
In vigore dal 28 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relative tabelle, per il personale direttivo ed insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, stipulato tra la associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, la Federazione italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione e il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;751#art-1