Art. 1
In vigore dal 27 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Matera:
- il contratto collettivo 20 agosto 1952, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L. Terra Provinciale -;
- l'accordo collettivo 28 giugno 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Materana Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Lavoratori - U.I.L. -;
- il contratto collettivo 6 luglio 1959, e relative tabelle, per i lavoratori avventizi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Materana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra Provinciale -;
Visti, per la provincia di Potenza:
- l'accordo collettivo 24 giugno 1959, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Provinciale Contadini e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - la Confederazione italiana Sindacati lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
- il contratto collettivo 24 giugno 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Provinciale Contadini e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 8 agosto 1959, sul rapporto di lavoro per i mesaroli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G. I.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 1 giugno 1960, e relative tabelle, per gli addetti ai lavori di falciatura, mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'U.I.L.-Terra;
- il contratto collettivo 6 agosto 1959, e relative tabelle, per i salariati agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Provinciale Contadini e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra;
- l'accordo collettivo 6 agosto 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -,la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra;
- l'accordo collettivo 15 luglio 1959, per l'unificazione della decorrenza dei contratti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, l'Associazione Autonoma Contadini e la Confederterra Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Matera, in data 29 marzo 1960, n. 1 e n. 5 della provincia di Potenza, in data 28 gennaio 1960 e 18 aprile 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Matera, il contratto collettivo 20 agosto 1952 e l'accordo collettivo 28 giugno 1959 per i salariati fissi, il contratto collettivo 6 luglio 195 per i lavoratori avventizi dell'agricoltura;
- per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 24 giugno 1959 e il contratto collettivo 24 giugno 1959 per i braccianti agricoli, l'accordo collettivo 8 agosto 1959 per i mesaroli, l'accordo collettivo 1 giugno 1960 per gli addetti ai lavori di falciatura, mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 6 agosto 1959 per i salariati agricoli, l'accordo collettivo 4 agosto 1959 per i salariati fissi, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura, l'accordo collettivo 15 luglio 1959 relativo all'unificazione della decorrenza dei contratti agricoli;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Matera e Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 61. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;746#art-1