Art. 1

In vigore dal 27 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Matera: - il contratto collettivo 20 agosto 1952, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L. Terra Provinciale -; - l'accordo collettivo 28 giugno 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Materana Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Lavoratori - U.I.L. -; - il contratto collettivo 6 luglio 1959, e relative tabelle, per i lavoratori avventizi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Materana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra Provinciale -; Visti, per la provincia di Potenza: - l'accordo collettivo 24 giugno 1959, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Provinciale Contadini e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - la Confederazione italiana Sindacati lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo 24 giugno 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Provinciale Contadini e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo collettivo 8 agosto 1959, sul rapporto di lavoro per i mesaroli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G. I.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo collettivo 1 giugno 1960, e relative tabelle, per gli addetti ai lavori di falciatura, mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'U.I.L.-Terra; - il contratto collettivo 6 agosto 1959, e relative tabelle, per i salariati agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Provinciale Contadini e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; - l'accordo collettivo 6 agosto 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -,la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra; - l'accordo collettivo 15 luglio 1959, per l'unificazione della decorrenza dei contratti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Lucana Coltivatori Diretti, l'Associazione Autonoma Contadini e la Confederterra Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Matera, in data 29 marzo 1960, n. 1 e n. 5 della provincia di Potenza, in data 28 gennaio 1960 e 18 aprile 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Matera, il contratto collettivo 20 agosto 1952 e l'accordo collettivo 28 giugno 1959 per i salariati fissi, il contratto collettivo 6 luglio 195 per i lavoratori avventizi dell'agricoltura; - per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 24 giugno 1959 e il contratto collettivo 24 giugno 1959 per i braccianti agricoli, l'accordo collettivo 8 agosto 1959 per i mesaroli, l'accordo collettivo 1 giugno 1960 per gli addetti ai lavori di falciatura, mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 6 agosto 1959 per i salariati agricoli, l'accordo collettivo 4 agosto 1959 per i salariati fissi, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura, l'accordo collettivo 15 luglio 1959 relativo all'unificazione della decorrenza dei contratti agricoli; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Matera e Potenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;746#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Matera e Potenza. — Testo vigente | Portale Normativo