Art. 1
In vigore dal 27 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali;
Visto, per la provincia di Firenze, il patto collettivo integrativo 2 agosto 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, del patto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Firenze il patto collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo agli impiegati di aziende agricole, sono regolati d norme giuridiche uniformi alle clausole del patto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti, sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 59. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;744#art-1