Art. 1
In vigore dal 27 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1947 per le mense aziendali;
Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 8 ottobre 1947, per l'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti la industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 20 settembre 1952, per l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Industriali - Industriali dell'Abbigliamento e delle Maglierie - e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Abbigliamento -, l'Unione Sindacale Provinciale - Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento -;
Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 15 gennaio 1949, per l'indennità di mensa per il personale addetto all'industria dell'abbigliamento, stipulato tra l'Unione Industriale - Associazione Provinciale Industriale dell'Abbigliamento - e la Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento, l'Unione Liberi Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Bologna in data 21 luglio 1960, n. 13 della provincia di Modena, in data 2 febbraio 1960, n. 12 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 8 ottobre 1947, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie;
- per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 20 settembre 1952, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento;
per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 15 gennaio 1949, relativo alla indennità di mensa per il personale addetto all'industria dell'abbigliamento;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi ai presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle confezioni in serie della provincia di Bologna e dalle imprese dell'abbigliamento delle province di Modena e Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 22. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;741#art-1