Art. 1

In vigore dal 27 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1947 per le mense aziendali; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 8 ottobre 1947, per l'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti la industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 20 settembre 1952, per l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Industriali - Industriali dell'Abbigliamento e delle Maglierie - e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Abbigliamento -, l'Unione Sindacale Provinciale - Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento -; Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 15 gennaio 1949, per l'indennità di mensa per il personale addetto all'industria dell'abbigliamento, stipulato tra l'Unione Industriale - Associazione Provinciale Industriale dell'Abbigliamento - e la Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento, l'Unione Liberi Sindacati Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Bologna in data 21 luglio 1960, n. 13 della provincia di Modena, in data 2 febbraio 1960, n. 12 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 8 ottobre 1947, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 20 settembre 1952, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento; per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 15 gennaio 1949, relativo alla indennità di mensa per il personale addetto all'industria dell'abbigliamento; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi ai presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle confezioni in serie della provincia di Bologna e dalle imprese dell'abbigliamento delle province di Modena e Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 22. - VILLA
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