Art. 1

In vigore dal 26 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per il comune di Genova, l'accordo collettivo 16 settembre 1958, per gli autisti dipendenti dalle aziende concessionarie di autopubbliche del comune di Genova, stipulato tra la Commissione Sindacale Concessionari di Autopubbliche, assistita dall'Associazione Provinciale degli Artigiani, e la Commissione Interna Dipendenti Tassisti, assistita dalla C.G.I.L., dalla C.I.S.L., dal Sindacato Autonomo Dipendenti Autopubbliche - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Genova, in data 14 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per il comune di Genova, l'accordo collettivo 16 settembre 1958, relativo agli autisti dipendenti dalle aziende concessionarie di autopubbliche sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli autisti dipendenti dalle imprese concessionarie di autopubbliche del comune di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 15. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per gli autisti dipendenti dalle imprese concessionarie di autopubbliche del comune di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo