Art. 1
In vigore dal 26 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 comma quinto della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria del cappello, del feltro e cappello di pelo, del feltro e cappello di lana, del pelo per cappello;
Visti, per la provincia di Arezzo - zona del Valdarno:
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Cappellai e Affini della C.G.I.L.. il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento F.I.L.A.;
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo pari data che precede;
ai quali ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 e n. 15 della provincia di Arezzo, in data 30 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Arezzo, zona del Valdarno, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti la manifattura del pelo per cappelli, e l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dai cappellifici e feltrifici di pelo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrativa di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del pelo per cappelli e dei cappelli di pelo, nonché di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la manifattura del feltro di pelo, della provincia di Arezzo, zona del Valdarno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;730#art-1