Art. 1
In vigore dal 26 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;
Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo 19 aprile 1957, e relative tabelle, stipulato tra L'Associazione Proprietari Farmacisti e il Sindacato Provinciale Addetti Servizi Commerciali;
Visto, per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 20 febbraio 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Ordine Farmacisti, l'Associazione Provinciale Proprietari Farmacie e il Sindacato Provinciale Farmacisti Laureati non Proprietari e Personale Ausiliario - C.I.S.L.-;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Cremona, in data 27 aprile 1960, n. 7 della provincia di Massa-Carrara, in data 22 novembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori laureati e non laureati dipendenti dalle farmacie:
per la provincia di Cremona, il contratto collettivi 19 aprile 1957;
per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 20 febbraio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda, i lavoratori laureati, con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e non laureati dipendenti delle farmacie delle province di Cremona e Massa-Carrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 62. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;728#art-1