Art. 1

In vigore dal 26 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.; Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.; Visto l'accordo collettivo nazionale 16 dicembre 1954, per l'applicazione del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.; Visti, per la provincia di Alessandria: l'accordo collettivo integrativo 28 febbraio 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 11 marzo 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Alessandria, in data 27 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Alessandria, gli accordi collettivi integrativi 28 febbraio 1956 e 11 marzo 1956, relativi al personale dipendente dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normative così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della, provincia di Alessandria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;727#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo