Art. 1
In vigore dal 26 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959 n. 741;
Visti per la provincia di Pisa:
- il contratto collettivo 27 giugno 1958, per la determinazione delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi, stipulato tra l'Unione industriale - Sezione Trebiatori e Motoaratori - e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, cui ha aderito la Camera Sindacale - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo in pari data, cui ha aderito la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo 21 giugno 1958, e relativo accordo integrativo di pari data, per la determinazione delle retribuzioni agli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura, e la motoaratura per conto terzi nella provincia di Pisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 59. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;725#art-1