Art. 1

In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visti gli accordi collettivi 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori metalmeccanici; Visti, per la provincia di Imperia: - l'accordo collettivo 25 marzo 1958, per la concessione di compensi particolari ad alcune categorie di lavoratori dipendenti da ditte che producono imballaggi di latta, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali - Gruppo industriali Produttori di Imballaggi Metallici - e la Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L.; - l'accordo collettivo 4 agosto 1958, modificativo del predetto accordo collettivo 25 marzo 1958, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Camera Provinciale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e n. 12 della provincia di Imperia, rispettivamente in data 15 febbraio 1960 e 14 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavori e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Imperia, gli accordi collettivi 25 marzo 1958 e 4 agosto 1958. relativi alla concessione di compensi particolari ad alcune categorie di lavoratori dipendenti da ditte produttrici di imballaggi di latta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i litografi macchinisti, trasportatori, lisciapietre e pomiciatori, fornai e donne mettifoglio, levafoglio e porgifoglio, dipendenti dalle imprese produttrici di imballaggi di latta della provincia di Imperia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;717#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per litografi macchinisti, trasportatori, lisciapietre e pomiciatori, fornai e donne mettifoglio, levafoglio e porgifoglio dipendenti da imprese produttrici di imballaggi di latta della provincia di Imperia. — Testo vigente | Portale Normativo