Art. 1

In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.; Visti, per la provincia di Siracusa: i contratti collettivi integrativi 26 novembre 1959, stipulati tra l'Unione Provinciale dei Commercianti, la Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti, e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Trento, gli accordi collettivi integrativi 11 ottobre 1955 e 1 agosto 1960, stipulati tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961, n. 15 della provincia di Pistoia, in data 27 luglio 1961, n. 8 della provincia di Siracusa, in data 15 settembre 1961, n. 8 della provincia di Trento, in data 31 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli; per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1954, relativo ai lavoratori stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1959, relativo agli agrumai interni, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1959, relativo agli agrumai esterni, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alla raccolta del pomodoro; per la provincia di Trento, gli accordi collettivi integrativi 11 ottobre 1955 e 1 agosto 1960, relativi ai lavoratori stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nelle province di Bologna, Pistoia, Siracusa e Trento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 7. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;716#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti da imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nelle province di Bologna, Pistoia, Siracusa e Trento. — Testo vigente | Portale Normativo