Art. 1
In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Palermo:
- l'accordo collettivo 9 agosto 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, stipulato tra, l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Pittori e Decoratori;
- l'accordo collettivo 6 dicembre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Visti per la provincia di Siracusa:
- il contratto collettivo 27 giugno 1951, per la disciplina normativa dello apprendistato nelle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -", la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- il contratto collettivo 21 aprile 1956, per i dipendenti da botteghe artigiane metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- il contratto collettivo 11 aprile 1958, per i lavoratori dipendenti da botteghe artigiane del legno, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visti, per la provincia di Messina:
- l'accordo collettivo 28 ottobre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, stipulato tra il Gruppo Artigiano del Ferro e Metalli ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Metallurgici;
- l'accordo collettivo 15 dicembre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 ottobre 1947;
- il contratto collettivo 22 marzo 1958, e relativa tabella, per i lavoratori pittori, verniciatori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Artigiani, il Centro Nazionale Artigiani e la Confederazione italiana Sindacati Liberi, la Camera Confederale del Lavoro;
Visto, per il comune di S. Stefano Camastra, l'accordo collettivo 20 settembre 1954, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione delle stoviglie di terracotta e delle mattonelle stagnate, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, la Confederazione italiana Sindacati Liberi, la Confederazione Generale italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 e 9 della provincia di Palermo, in data 2 febbraio 1961, n. 3 della provincia di Siracusa, in data 20 maggio 1960, n. 11 della provincia di Messina, in data 21 gennaio 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro così costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 9 agosto 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, l'accordo collettivo 6 dicembre 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 27 giugno 1951, relativo alla disciplina normativa dell'apprendistato nelle aziende artigiane, il contratto collettivo 21 aprile 1956, relativo ai dipendenti da botteghe artigiane metalmeccaniche, il contratto collettivo 11 aprile 1958, relativo ai lavoratori dipendenti da botteghe artigiane del legno;
- per la provincia di Messina, l'accordo collettivo 28 ottobre 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, l'accordo collettivo 15 dicembre 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, il contratto collettivo 22 marzo 1958, relativo ai lavoratori pittori, verniciatori e decoratori;
- per il comune di S. Stefano Camastra, l'accordo collettivo 20 settembre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione delle stoviglie di terracotta e delle mattonelle stagnate:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi sopra indicati, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Palermo, Siracusa, Messina e del comune di S. Stefano Camastra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 12. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;713#art-1