Art. 1
In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, per gli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera del Lavoro, Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 della provincia di Reggio Emilia, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, relativo agli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai stagionali e fissi dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Reggio Emilia, addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 11. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;712#art-1