Art. 1
In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 8 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;
Visti, per la provincia di Vicenza:
- il contratto collettivo 22 dicembre 1959, per gli operai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
- il contratto collettivo 22 dicembre 1959, per gli impiegati dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
ambedue stipulati tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Vicenza, in data 30 giugno 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Vicenza:
- il contratto collettivo 22 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle latterie sociali cooperative; il contratto collettivo 22 dicembre 1959, relativo agli impiegati dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150. foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;709#art-1