Art. 1

In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, N. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali; Visto, per la provincia de L'Aquila, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia de L'Aquila, in data 30 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia de L'Aquila, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con essi compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratto di cui al primo comma, per la provincia de L'Aquila. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 4. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;708#art-1

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