Art. 1

In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 12 marzo 1949, per i lavoratori della industria ittica - conserviera; Visto l'accordo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 16 settembre 1959, e relativo allegato, per i dipendenti dall'industria dei prodotti ittici conservati, stipulato tra la Sezione Industriale Prodotti Ittici Conservati e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - F.U.L.P.I.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Palermo, in data 23 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, lo accordo collettivo 16 settembre 1959, relativo ai dipendenti dall'industria dei prodotti ittici conservati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 17. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;707#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativa per i dipendenti dalle imprese dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo