Art. 1

In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali; Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 2 gennaio 1956; sull'indennità di mensa, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti, stipulato tra l'Associazione Piemontese fra gli Spedizionieri, Autotrasportatori, Corrieri, Ippotrasportatori e la Federazione italiana Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -; ed, in pari data, tra la medesima Associazione dei datori di lavoro e il Sindacato Autonomo Autoferrotramvieri Autotrasportatori Internavigatori - U.I.L. - e tra la stessa Associazione dei datori di lavoro e il sindacato Provinciale Autoferrotranvieri - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 2 gennaio 1956 sull'indennità di mensa, relativo ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 9. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;706#art-1

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