Art. 1
In vigore dal 25 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;
Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 18 agosto 1959, stipulato tra il Sindacato Commercianti Grossisti ed Esportatori di Prodotti Ortofrutticoli e il Sindacato Lavoratori del Commercio - C.G.I.L., la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L., la Unione italiana del Lavoro; cui ha aderito, in data 1 ottobre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Ferrara, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 18 agosto 1959, relativo alle lavoratrici stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, della provincia di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;705#art-1