Art. 1
In vigore dal 24 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959, e relative tabelle, per gli operai e impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonché delle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acqueviti, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Organizzazione Sindacale Lavoratori Chimici ed Affini - FEDERCHIMICI -, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari e, in pari data, tra la Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acqueviti, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Alimentazione, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 206 del 9 ottobre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959, relativo agli operai e impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonché delle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese addette alla produzione degli spiriti, degli alcoli in genere e delle acqueviti, nonché alle produzioni affini e derivate, per tutti i lavori e servizi inerenti al ciclo di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti relativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte del conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 1419, foglio n. 35. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;696#art-1