Art. 1

In vigore dal 24 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 4 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visti, per la provincia di Lucca: - il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1956, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 49 della provincia di Lucca, in data 15 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951 e l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del (contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca. Il presente decreto munito, del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149. foglio n. 33. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo