Art. 1
In vigore dal 24 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 2 aprile 1960, relativo alla misura della gratifica natalizia per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Unione Artigiani di Monza e Brianza, la Consociazione Artigiana di Legnano e Zona, l'Associazione Artigiani di Lissone e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Visti, per la provincia di Novara:
- l'accordo collettivo 30 marzo 1960, relativo al trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane per ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di anzianità per dimissioni, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 31 marzo 1960, per l'indennità di contingenza da corrispondere agli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visti, per la provincia di Savona:
- l'accordo collettivo 26 novembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane del ferro e dei metalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani - Sezione Ferro e Metalli - e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 24 marzo 1948, per i dipendenti dalle aziende artigiane dei verniciatori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani - Sezione Decoratori e Pittori - e il Sindacato Lavoratori Edili e Affini;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, n. 10 della provincia di Novara, in data 22 agosto 1961, n. 17 e 18 della provincia di Savona, in data 31 luglio 1961, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 2 aprile 1960, relativo alla misura della gratifica natalizia per i dipendenti dalle aziende artigiane;
- per la provincia di Novara, l'accordo collettivo 30 marzo 1960, relativo al trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane per ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di anzianità per dimissioni, l'accordo collettivo 31 marzo 1960, relativo all'indennità di contingenza da corrispondere agli operai dipendenti dalle aziende artigiane;
- per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 26 novembre 1946, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro e dei metalli, e l'accordo collettivo 24 marzo 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di verniciatori e decoratori;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi sopra indicati, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività considerate negli accordi collettivi di cui al primo comma, delle province di Milano, Novara e Savona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 39. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;692#art-1