Art. 1

In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alle predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visti, per la provincia di Milano: - il contratto collettivo 18 ottobre 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrine, con qualsiasi materia prima prodotti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - U.I.L. -; - il contratto collettivo 19 febbraio 1952, per gli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina, con qualsiasi materia prima, prodotti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, il Sindacato Legno, Artistiche e Varie - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 3 novembre 1954, e relative tabelle, per l'attuazione dell'accordo 12 giugno 1954 sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni nei riguardi delle imprese produttrici di manichini, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - U.I.L. -; ai quali ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Milano, in data 2 settembre 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano: - il contratto collettivo 18 ottobre 1957, relativo agli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina, con qualsiasi materia prima prodotti; - il contratto collettivo 19 febbraio 1952, relativo agli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrine, con qualsiasi materia prima prodotti; - l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo all'attuazione dell'accordo 12 giugno 1954, sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzione nei riguardi delle imprese produttrici dei manichini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, relativamente al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni, con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di manichini ed attrezzi per vetrina, della provincia di Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 27. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;678#art-1

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