Art. 1

In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per i lavoratori dipendenti dalle aziende boschive e forestali; Visti, per la provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola: - il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1954, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori Legno - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 14 marzo 1946, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva, allegato al suddetto contratto collettivo; - l'accordo collettivo 21 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento delle retribuzioni minime unificate degli operai intermedi ed impiegati dell'industria boschiva, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Legno Artistiche e Varie - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Visti, per le zone del Verbano, Cusio e Ossola: - il contratto collettivo integrativo 2 marzo 1953, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola, e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori Legno - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 1 febbraio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai, intermedi ed impiegati dell'industria boschiva, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 2 e 3 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960 e 25 luglio 1960 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quale sono stati stipulati, per i lavoratori dipendenti dalle aziende boschive e forestali: - per la provincia di Novara, con esclusione delle Zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1954, l'accordo collettivo 21 maggio 1955; - per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 2 marzo 1953, l'accordo collettivo 1 febbraio 1955; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Novara e delle zone del Verbano, Cusio e Ossola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 28. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;677#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Novara e delle zone del Verbano, Cusio e Ossola. — Testo vigente | Portale Normativo