Art. 1

In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1939, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1965, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende farmaceutiche municipalizzate, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzate e della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche municipalizzate e la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini, con l'assistenza del Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari e con la partecipazione della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana Dipendenti da Aziende Commerciali e Affini, con la partecipazione dell'Unione italiana, del Lavoro; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 15 aprile 1959, e relative tabelle, per il rinnovo del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956, stipulato dalle medesime associazioni sindacali; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1969, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 70 del 12 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956 e l'accordo 15 aprile 1959, relativi ai dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese municipalizzate esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici, ad eccezione dei dirigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 31. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;676#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese farmaceutiche municipalizzate. — Testo vigente | Portale Normativo