Art. 1
In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, indipendentemente dai criteri produttivi adottati, fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina;
Visti, per la provincia di Venezia:
- l'accordo collettivo 26 luglio 1954, per la determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli impiegati e gli appartenenti alla categoria speciale dell'industria del vetro, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione del Vetro e della Ceramica e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -; ed in pari data, tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 23 settembre 1959, per la fornitura degli indumenti di lavoro o la corresponsione della relativa indennità sostitutiva ai lavoratori della industria del vetro, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Vetrai, Ceramisti ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini - C.I.S.L. -, la - U.I.L.-Vetro -; cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Venezia, in data 2 maggio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la presidenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia:
- l'accordo collettivo 26 luglio 1954, relativo alla determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva, di quella del Santo Patrono per gli impiegati e gli appartenenti alla categoria speciale dell'industria del vetro;
- l'accordo collettivo 23 settembre 1959, relativo alla fornitura degli indumenti di lavoro o alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva ai lavoratori dell'industria del vetro;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina della provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 106. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;674#art-1