Art. 1

In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visto, per la provincia, di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -; Visto, per la città di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 3 novembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione Provinciale Panificatori e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Cagliari, in data 30 giugno 1961, n. 19 della provincia di Lecce, in data 18 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione: - per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1960; - per la città di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 3 novembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Cagliari e della città di Lecce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 107. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;673#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Cagliari e della citta' di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo